Statuto
FONDAZIONE SIAS – SERVIZI INIZIATIVE E ATTIVITA’ SOCIALI
STATUTO
Art.1 - Istituzione - denominazione - Sede
E’ costituita la Fondazione Sias – Servizi Iniziative e Attività Sociali il cui acronimo è “Fondazione Sias”, con sede in Modena nel Palazzo Europa in via Emilia Ovest n. 101.
Art. 2 - Finalità e attività
La Fondazione non ha fini di lucro. Svolge l’attività di gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione e persegue scopi di solidarietà, uguaglianza e utilità sociale con particolare riferimento alla promozione della cultura del progresso democratico e della giustizia sociale, ispirandosi ai principi del personalismo e del solidarismo cristiani. In particolare per favorire l’elevazione economica, sociale, culturale e morale delle classi sociali più deboli.
La Fondazione si propone, da sola o in collaborazione con altri Enti e in particolare con il “Centro culturale Francesco Luigi Ferrari” e con la “Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali” di:
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svolgere ed agevolare attività di carattere sociale e culturale, sia mediante l’esercizio diretto delle attività stesse, sia mediante la corresponsione di contributi a fondazioni, centri culturali, associazioni, comitati, società ed altri enti di qualsiasi tipo compresi movimenti politici, organizzazioni sindacali e cooperative, partiti, gruppi e/o privati purchè perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione, destinando agli impieghi suddetti i proventi della Fondazione, gli avanzi di esercizio e l’utilizzo dei beni facenti parte del proprio patrimonio;
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svolgere ed intraprendere ogni tipo di attività, anche economica, necessaria o utile al conseguimento dell’oggetto sociale. A tal fine la Fondazione potrà prestare garanzie, assumere mutui attivi e passivi, assumere partecipazioni in enti, istituti e società, pubblici e privati, aventi oggetto analogo.
Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, sono espressamente escluse le attività di cui alla Legge 2 Gennaio 1991 n. 1, di raccolta del pubblico risparmio di cui al D.Lgs. 1/19/1993 n. 385, dell’erogazione del credito al consumo e ogni altra attività riservata per legge agli iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.
Art. 3 - Patrimonio e proventi
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
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dal patrimonio derivante dalle due entità che originano la Fondazione, l’associazione FAS e la società SIAS srl;
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dai lasciti, donazioni, oblazioni e erogazioni liberali anche in denaro, dai contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici e privati e dai beni mobili e immobili che ulteriormente le pervenissero, a qualsiasi titolo, con l’espressa e specifica destinazione dell’incremento patrimoniale;
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dagli incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione del patrimonio stesso.
I proventi della Fondazione, da impiegare per il miglior conseguimento delle finalità statutarie, per le relative attività e per l’ordinario funzionamento, sono costituiti:
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dai redditi del patrimonio come sopra composto;
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dalle erogazioni liberali, dalle provvidenze e sovvenzioni, dai contributi pubblici e privati che le pervengano, in qualunque forma e a qualsiasi titolo;
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dai proventi delle attività di cui all’art.2.
La Fondazione può stipulare convenzioni con enti, ai fini delle attività di funzionamento e gestione.
Art. 4 - Esercizi di bilancio – Utili e avanzi di gestione
Gli esercizi di bilancio vanno dall’ 1 gennaio al 31 dicembre e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009.
Alla fine di ogni esercizio viene redatto il rendiconto annuale della gestione, che sarà trasmesso all’Assemblea per l’approvazione.
Eventuali avanzi di gestione, compiuti accantonamenti per il miglioramento del patrimonio della Fondazione, saranno impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
Non è ammessa alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione a soggetti interni alla Fondazione, nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione stessa, salvo che nei casi previsti dalla legge: tale disposizione non potrà essere variata anche in caso di modificazione statutaria.
Art. 5 – Fondatori
Sono fondatori della Fondazione le persone fisiche che compongono l’Assemblea Elettorale dell’Associazione F.A.S. al 31 dicembre 2008.
Art. 6 – Membri della Fondazione
I fondatori sono membri della Fondazione.
La qualità di membro della Fondazione, acquisita o confermata nei modi fissati dal successivo art. 8, ha la durata di quattro anni e può essere rinnovata: il membro della Fondazione cessa automaticamente di far parte della Fondazione e perde di conseguenza ogni diritto nei confronti della medesima, qualora allo scadere del quadriennio egli non venga riconfermato sempre a norma del successivo art. 8.
Il numero dei componenti l’Assemblea della Fondazione è illimitato, ma non inferiore a 50.
ART. 7 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione :
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l'Assemblea;
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Presidente ed il vice Presidente;
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il Segretario;
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il Comitato dei Garanti;
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il Collegio dei Probiviri.
Art. 8 - L’ Assemblea
L'Assemblea è costituita dai membri della Fondazione di cui all’art.6 e ha il compito di garantire la continuità della Fondazione e il suo rinnovarsi in correlazione ai mutamenti che avvengono nel tempo nei movimenti politici, sindacali, sociali, economici e culturali della provincia di Modena che ispirano la loro attività ai principi e alle finalità di cui all’art. 2. Essa si riunisce ogni anno per l’approvazione del rendiconto di gestione e almenoogni quattro anni per gli adempimenti di cui all’art.6, su convocazione del Presidente della Fondazione mediante avviso spedito ai fondatori almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso potrà essere effettuato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo atto a provare la spedizione all’indirizzo risultante dal libro dei membri della Fondazione o recapitato all’indirizzo che sia stato comunicato dal membro della Fondazione a tale scopo. Trascorsa un'ora dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Delle riunioni dell'Assemblea dovrà essere redatto, in apposito libro, verbale firmato dal Presidente e da quattro membri della Fondazione all'uopo designati dall'Assemblea; nel verbale dovranno essere elencati anche i nomi dei membri ammessi o confermati a norma del successivo punto a).
Nella sua riunione quadriennale l'Assemblea dei membri della Fondazione provvede a:
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ammettere nuovi membri e a confermare quelli esistenti per il quadriennio successivo mediante votazione a scheda segreta: saranno ammessi o confermati coloro che avranno ottenuto almeno i due terzi dei voti dei partecipanti alla votazione e che avranno accettato per iscritto l'ammissione o la conferma. I membri non confermati con la votazione di cui sopra decadranno automaticamente dalla loro qualità di membri a partire dal giorno successivo a quello dell'Assemblea;
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stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione del quadriennio successivo e ad eleggerne i componenti con votazione segreta e a maggioranza semplice;
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determinare l’eventuale compenso massimo spettante al Comitato Esecutivo;
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eleggere i membri del Comitato dei Garanti,
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eleggere il Collegio dei Probiviri;
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stabilire gli indirizzi generali della Fondazione;
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deliberare, a maggioranza assoluta, le eventuali modifiche allo Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione con il parere favorevole del Comitato dei Garanti.
Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni; è composto da un minimo di cinque persone ad un massimo di nove. In via transitoria e non oltre il 31.12.2009 i componenti sono quindici.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri relativi alla gestione e all'impiego del patrimonio sociale della Fondazione e si riunisce tutte le volte che è convocato dal Presidente e comunque almeno una volta all'anno.
Esso provvede a:
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eleggere, il Presidente ed il Vice Presidente;
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nominare il Segretario della Fondazione;
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amministrare il patrimonio della Fondazione;
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deliberare i programmi delle attività della Fondazione, nell’ambito delle indicazioni fissate dall’assemblea;
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elencare gli enti, le associazioni, le attività e le iniziative che potranno essere oggetto di contributi da parte della Fondazione;
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determinare l’eventuale ripartizione del compenso spettante ai membri del Comitato Esecutivo composto dal Presidente, Vice presidente e Segretario ai quali viene attribuita la gestione ordinaria ed esecutiva della Fondazione;
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predisporre la relazione sulle attività svolte e il rendiconto annuale della gestione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
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predisporre eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all’Assemblea.
Di tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà esser redatto, in apposito libro, verbale firmato dal Presidente.
Art. 10 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può stare in giudizio e contrarre obbligazioni per conto della medesima.
Il Consiglio di Amministrazione elegge anche il Vice Presidente, che, con delega scritta del Presidente o su mandato espresso del Consiglio di Amministrazione, potrà sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni o per singoli atti, compresa la rappresentanza legale della Fondazione.
Art.11 – Il Segretario
Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è componente del Comitato Esecutivo.
Il Segretario dirige l’attività della Fondazione e collabora con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato dei Garanti alle cui riunioni partecipa. Esercita le funzioni di coordinamento degli organi e delle attività; cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; predispone il rendiconto annuale della gestione; redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; esercita ogni altra funzione che gli sia delegata e/o attribuita dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
Art. 12 - Il Comitato dei garanti
Il Comitato dei Garanti è composto al massimo di sette membri nominati per un quadriennio dall’Assemblea con il compito di verificare, formulando anche eventuali osservazioni, il rendiconto annuale di gestione e, più in generale, la coerenza nel tempo e nei modi, delle scelte degli organi della Fondazione rispetto ai suoi fini statutari.
Si esprime su ogni questione relativa alle competenze fissate dal precedente comma sottopostagli dal Consiglio di Amministrazione o da almeno cinque membri della Fondazione.
Il Comitato dei Garanti si riunisce normalmente una volta all’anno; in presenza di valide e motivate ragioni potrà richiedere al Presidente della Fondazione la convocazione dell’Assemblea.
Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che sono eletti dall'Assemblea e durano in carica quattro anni; essi giudicano come arbitri amichevoli compositori e inappellabilmente, senza formalità di sorta, sulle vertenze sorte fra i membri della Fondazione e la Fondazione. Spetta inoltre al Collegio dei Probiviri ammettere o confermare i membri dell’Assemblea fino alla misura minima di cinquanta stabilito dall'art. 6, qualora l'Assemblea non abbia raggiunto la prevista maggioranza di due terzi su un sufficiente numero di nomi dopo tre successive votazioni.
Art. 14 – Gratuità degli incarichi
Fatto salvo per i componenti del Comitato esecutivo, tutti gli incarichi relativi all’Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato dei Garanti ed al Collegio dei Probiviri sono gratuiti, salvo, qualora richiesto, il rimborso delle spese, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 10, sesto comma, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Eventuali deroghe motivate sono deliberate dall’Assemblea.
Art. 15 – Durata della Fondazione e destinazione del patrimonio
La Fondazioneè costituita senza limitazione di durata.
La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice civile. In caso di estinzione, il Consiglio di Amministrazione, in presenza di attività da liquidare, nomina uno o più liquidatori.
In caso di cessazione per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano, a liquidazione eseguita, saranno devoluti, su delibera dell’Assemblea presa a maggioranza assoluta e ad opera dei liquidatori, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità con esclusione delle attività gestite da enti pubblici; in caso di mancato raggiungimento della prescritta maggioranza sulla destinazione dei beni della Fondazione al momento dello scioglimento, i beni stessi saranno devoluti a sostegno di iniziative come sopra specificate, con destinazione prioritaria a favore dei paesi in via di sviluppo e, se funzionanti al momento dell’eventuale cessazione della Fondazione, a “Vittorino Carra Solidarietà - Onlus” e a “Reggio Terzo Mondo ONG”. Nel caso non siano più funzionanti, ad Enti, sempre con le stesse caratteristiche, che saranno indicati dall'Arcivescovo di Modena, sentito il parere del Vescovo di Carpi. Va sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E’ fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
La presente disposizione non può essere oggetto di modifiche statutarie.
Art. 16 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia di fondazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.